TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 33.
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili).

Art. 35.
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili).

      1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.

      1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.

      2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.       2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.
      3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.       3. Identico.

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